Fermamente convinti della necessità della multi-disciplinarintà, ma anche della specializzazione settoriale, in barba all’ormai desueto concetto dell’avvocato tuttofare, lo Studio Legale Di Paola - Miele offre consulenza qualificata ed altamente specializzata nei diversi ambiti del diritto (Civile, Amministrativo e Penale), prestando assistenza ad aziende, privati ed enti pubblici.
La Formula dedicata alle Aziende
Lo Studio Legale Di Paola – Miele garantisce assistenza continuativa alle società che ne facciano richiesta mediante interventi di collaborazione a filo diretto h24, mediante redazione pareri, risposta alle necessità più svariate in tema di diritto scaturenti dall’attività gestionale e dai rapporti con i clienti pubblici e privati.
A tale scopo vengono predisposti appositi abbonamenti con formula “assistenza tutto incluso” con un servizio email ed un servizio chat appositamente dedicato.
I vantaggi per chi intenda aderire a tali abbonamenti sono molteplici. Ed infatti oltre ad avere un “avvocato in azienda” risparmiando, però, tutti i notevoli costi legati all’assunzione di un legale come dipendente, per chi intenda aderire a tale opportunità si offrono scontistiche particolari rispetto ai tariffari professionali.
La legge 3/2012 ha avuto un recente aggiornamento nel 2021. Si tratta di una disciplina innovativa che ha come obiettivo quello di porre rimedio alle situazioni di Sovraindebitamento. A tal fine, attribuisce al debitore non fallibile (essenzialmente persone fisiche e piccole imprese) la possibilità di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione del debito, basato su quello che potremmo definire un vero e proprio “principio di sopravvivenza”: in parole povere permette al debitore di sanare i propri debiti pagando ciò che il debitore può pagare. Proprio per questo è necessario che tale piano di ristrutturazione del debito, per poter essere approvato, assicuri la dignitosa sussistenza della famiglia del debitore.
La Legge 3/2012 aggiornata definisce il Sovraindebitamento all’art. 6, comma 2, lett. a) come: “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”. Il Sovraindebitamento non è altro che la difficile condizione di coloro che non riescono a ripagare i propri debiti con le loro disponibilità economiche, sia a causa di imprevisti, ma anche semplicemente perché i debiti sono diventati troppi, senza che il debitore abbia provocato questa situazione con colpa grave o malafede.
Possono accedere alle procedure previste dalla Legge 3/2012 aggiornata tutti i soggetti che secondo l’ordinamento italiano non rientrano nelle disposizioni previste dalla legge fallimentare. Nello specifico: persone fisiche (tutte, lavoratori, disoccupati, pensionati, etc, aziende agricole, piccoli imprenditori non fallibili, professionisti, gli enti del terzo settore e le startup innovative. In particolare per quanto concerne i piccoli imprenditori il criterio principale per individuare se siano o no fallibili è il fatturato: se negli ultimi tre anni almeno una volta l’azienda ha superato i 200.000 di fatturato, l’imprenditore non può accedere ai benefici della Legge 3 sovraindebitamento. Allo stesso modo negli ultimi tre anni il debito complessivo non deve avere superato i 500.000 euro e il patrimonio aziendale i 300.000 euro.
Esistono procedure molto differenti tra loro che i professionisti scelgono per le diverse tipologie di soggetti:
Ebbene, lo studio legale Di Paola-Miele offre piena assistenza sia nella presentazione della domanda di sovraindebitamento e nella scelta della migliore soluzione di esdebitazione (Piano del Consumatore – Liquidazione – Esdebitazione del debitore incapiente etc…), sia proponendosi n.q. di gestori della crisi, a tanto abilitati dal “Corso abilitante per gestore della crisi da sovraindebitamento” frequentato dagli Avvocati presso l’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento – O.C.C. del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.
Il Decreto Legislativo 231/2001 ha introdotto in Italia il Sistema di Responsabilità Amministrativa dell’Ente in base alla quale qualora un soggetto, dipendente o collaboratore, operante in una società, commetta uno dei reati presupposto, previsti dal D.lgs. 231/2001, a vantaggio della società stessa, questa potrà essere condannata e subire una delle sanzioni previste dallo stesso D.lgs. 231/2001. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto. L’efficacia soggettiva del D.lgs. 231/2001 si basa sull’ente, inteso come organizzazione collettiva dotata di una certa autonomia organizzativa; sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici, gli enti pubblici strumentali e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
Diversi sono i reati per i quali la società può essere chiamata a rispondere: Reati societari, Indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato, o altro Ente Pubblico o Comunità Europea, Concussione, Corruzione, Frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico e il trattamento illecito di dati, impiego di lavoratori stranieri irregolari, omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, reati ambientali, Autoriciclaggio.
Per essere esonerata dalla responsabilità amministrativa, la società deve dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Dovrà l’ente dimostrare di aver adottato un efficace modello organizzativo i c.d. modelli organizzativi 231.
Ed è proprio qui che entra in gioco la consulenza di esperti legali dello Studio Di Paola – Miele che proprio sulla base del D.lgs. 231/2001, predispongono un modello organizzativo volto ad evitare che un soggetto operante nella società/ente posso incorrere in quei reati stabiliti dal decreto stesso.
L’oblio è “la dimenticanza non come fatto momentaneo, per distrazione o per difetto di memoria, ma come stato più o meno duraturo, come scomparsa o sospensione dal ricordo.” Questa la definizione che viene data dell’oblio. Tale “dimenticanza” è riconosciuta a livello giuridico con il diritto all’oblio il c.d. diritto dell’individuo ad essere dimenticato.
Il diritto all’oblio trova il suo riconoscimento e la sua disciplina nel GDPR – Regolamento 2016/679 all’art. 17. Statuisce l’art. 17 che “1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1. 2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) per l'adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.”
Viene pertanto riconosciuto il diritto di ogni persona a chiedere di rettificare i dati personali che la riguardano e il “diritto alla cancellazione e all’oblio”, se la conservazione di tali dati non è conforme al Regolamento.
Il diritto all’oblio è un concetto tornato prepotentemente alla ribalta in ambito internazionale e principalmente europeo con l’avvento della Rete e diverse sono le definizioni fornite dalla dottrina. In particolare non solo più inteso come diritto a che altri non ripropongano fatti del passato, ma anche la circostanza che ognuno avrebbe il diritto a riprendersi dei tasselli della propria storia che sono pubblicati on line.
Sul caso è intervenuta anche la Corte di Giustizia Europea con un serie d pronunce di seguito elencate.
- Sentenza nella causa C-507/17 (24 settembre 2019)
Google LLC, succeduta alla Google Inc./ Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)
Il gestore di un motore di ricerca non è tenuto a effettuare la deindicizzazione in tutte le versioni del suo motore di ricerca. È tuttavia tenuto ad effettuarla nelle versioni di tale motore di ricerca corrispondenti a tutti gli Stati membri e ad attuare misure che scoraggino gli utenti di Internet dall'avere accesso, a partire da uno degli Stati membri, ai link di cui trattasi contenuti nelle versioni extra UE di detto motore
- Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-136/17 (24 settembre 2019)
GC e a./Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)
Il divieto di trattare determinate categorie di dati personali sensibili si applica anche ai gestori di motori di ricerca. Nell'ambito di una domanda di deindicizzazione, dev'essere effettuato un bilanciamento tra i diritti fondamentali del richiedente la deindicizzazione e quelli degli utenti di Internet potenzialmente interessati a tali informazioni
- Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 maggio 2014
Google Spain SL e Google Inc. contro Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González. Causa C131/12
Il gestore di un motore di ricerca su Internet è responsabile del trattamento da esso effettuato dei dati personali che appaiono su pagine web pubblicate da terzi. Così, nel caso in cui, a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, l'elenco di risultati mostra un link verso una pagina web che contiene informazioni sulla persona in questione, questa può rivolgersi direttamente
al gestore oppure, qualora questi non dia seguito alla sua domanda, adire le autorità competenti per ottenere, in presenza di determinate
Lo studio legale Di Paola – Miele con serietà e professionalità è a disposizione dei clienti, privati o società, per l’ottenimento, previa verifica delle condizioni, della rimozione definitiva sia dai siti internet che dai motori di ricerca di dati personali e/o sensibili non più attuali e/o comunque lesivi del buon diritto alla cancellazione di tali informazioni.